Lo scalino che hai già superato pochi minuti prima di incespicarvi non può essere “insidioso”

Lo scalino che hai già superato pochi minuti prima di incespicarvi non può essere “insidioso”
28 Giugno 2018: Lo scalino che hai già superato pochi minuti prima di incespicarvi non può essere “insidioso” 28 Giugno 2018

Le cause del nostro studio

La sentenza n. 1720/2018 della Corte d’appello di Venezia si è occupata dell’ennesima controversia in tema di caduta provocata questa volta da uno scalino che il danneggiato asseriva essere “non segnalato e ben visibile”.

 Questi aveva impugnato la sentenza di primo grado che aveva respinto la sua domanda, lamentando anzitutto che il Tribunale avesse erroneamente applicato la regola probatoria dettata dall’art. 2051 c.c., ciò che la Corte ha negato, osservando che egli aveva in realtà proposto la (sola) azione aquiliana, sostanzialmente diversa da quella di responsabilità per cose in custodia.

Conseguentemente il Giudice d’appello ha osservato che era l’appellato ad essere onerato della prova in merito al fatto che lo scalino fosse non visibile e non segnalato, sì da rappresentare un’insidia, ma che a tale onere non aveva adempiuto.

Anzi, la sentenza annota che “lo stato dei luoghi [era] sufficientemente percepibile”, perché “le fotografie dimesse dalle parti provano una differente colorazione ed anche una diversa posa delle piastrelle poste sul marciapiede, e sia tra il marciapiede ed il parcheggio…, situazione questa che non determina in alcun modo circostanza di pericolo o di mancata percepibilità del gradino”.

Ma la particolarità, e dunque l’interesse, di questa decisione risiede nell’ulteriore rilievo per cui “deve darsi rilievo causale anche alla circostanza che l’appellante qualche minuto prima dell’accadimento del sinistro, fosse entrata agevolmente nella concessionaria, superando il gradino senza difficoltà”.

Tale circostanza, evidentemente, ha portato il Giudice d’appello ha ritenere non solo che la presenza dello scalino fosse nota al danneggiato, che vi era già transitato pochissimo tempo prima dell’infortunio occorsogli, ma che essa non fosse per nulla “pericolosa”, avendolo egli stesso superato senza danno in quell’occasione.

Da notare che, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la Cassazione ha ripetutamente valorizzato la “conoscenza dei luoghi” da parte del danneggiato per escludere la sussistenza del nesso causale tra la cosa inerte e l’evento dannoso.

Così, ad esempio, è avvenuto nel caso di un “soggetto danneggiato transitato a piedi al centro di una zona del marciapiede dissestata”, al quale la “conoscenza dei luoghi” avrebbe dovuto imporre “la massima prudenza” (Cass. civ., n. 7636/2015), o in quello consistito nella “caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l’incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano… note” al pedone danneggiato, che abitava “nelle vicinanze” (Cass. civ. n. 11526/2017).

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